STATUTO

§ 01  Nome, sede, attività
§ 02  Scopi
§ 03  Mezzi
§ 04  I soci
§ 05  Come si diventa socio
§ 06  La qualità di socio si perde
§ 07  Diritti e doveri dei soci
§ 08  Organi associativi
§ 09  L’assemblea generale
§ 10  I compiti dell'assemblea generale
§ 11  Il consiglio direttivo
§ 12  Le funzioni del consiglio direttivo
§ 13  Compiti particolari dei singoli membri del consiglio direttivo
§ 14  I revisori dei conti
§ 15  L’amministrazione
§ 16  Il tribunale arbitrale
§ 17  Lo scioglimento dell'associazione
 

§ 1  NOME, SEDE, ATTIVITÀ
1) E’ costituita un’ Associazione Culturale Italiana denominata “INN-contri ITALIENISCHER KULTURVEREIN”.
2) La sede dell’Associazione è fissata a Innsbruck ma essa estende la sua attività su tutto il territorio austriaco.
3) E’ possibile la costituzione di filiali o associazioni affiliate in tutti i “Länder” dello Stato.

§ 2  SCOPI
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) la promozione dello scambio culturale tra Italia e Austria in considerazione della particolare posizione geografica del Tirolo di cerniera tra Europa meridionale e centrale.
b) la promozione e la cura di conferenze, viaggi culturali, spettacoli teatrali, serate musicali e altre manifestazioni che abbiano lo scopo di creare un dibattito e uno scambio di idee non solo tra gli Associati ma anche tra gli Associati e tutto coloro che siano interessati agli argomenti.
c) la promozione di progetti utili per il raggiungimento degli scopi di cui ai punti A e B.

§ 3  MEZZI
1) Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione ha a disposizione i seguenti mezzi ideali e finanziari:
2) Mezzi ideali:
a) l’Associazione organizza riunioni degli Associati, svolge dibattiti, conferenze e percorsi formativi, cura mostre, convegni, viaggi-studio, promuove serate di discussione, cicli di conferenze, spettacoli teatrali e concerti, organizza gare, manifestazioni sportive e incontri pubblici;
b) l’Associazione può fondare una biblioteca, una videoteca, un archivio musicale o di riviste ed un proprio sito;
c) l’Associazione cura l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche o sporadiche.
3) Alle spese dell’Associazione si fa fronte con:
a) le quote associative annuali;
b) i proventi derivanti da manifestazioni di ogni tipo, seminari, conferenze, spettacoli teatrali e musicali, viaggi culturali;
c) i proventi derivanti dall’uso di propri servizi;
d) contributi volontari, raccolte e contributi di Istituzioni regionali, nazionali e internazionali.

§ 4  I SOCI
1) I soci dell’Associazione possono essere ordinari, straordinari e onorari.
2) Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono senza alcuna limitazione alle attività dell’Associazione.
3) Soci straordinari sono coloro i quali sostengono con prestazioni materiali le attività dell’Associazione.
4) Soci onorari sono persone che hanno meritato la nomina per essersi impegnati e aver contribuito in modo particolare al successo dell’Associazione.

§ 5  COME SI DIVENTA SOCIO
1) Possono associarsi persone fisiche e giuridiche.
2) L’ammissione dei soci ordinari e straordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Esso può respingere l’ammissione senza essere tenuto a renderne note le ragioni.
3) La nomina dei soci onorari avviene su proposta del Consiglio Direttivo e deve venir approvata dall’Assemblea.
4) Prima della costituzione dell’Associazione i soci fondatori nominano provvisoriamente i soci ordinari. La nomina diviene definitiva a costituzione avvenuta.
5) Dopo la costituzione dell’Associazione l’ammissione dei soci ordinari avviene su richiesta scritta di un altro socio ordinario.

§ 6  LA QUALITA’ DI SOCIO SI PERDE
1) Per decesso, perdita di personalità giuridica per persone giuridiche, dimissioni, decadenza, esclusione.
2) Le dimissioni devono essere comunicate con un preavviso di tre mesi al Consiglio Direttivo.
3) La decadenza di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nel primo trimestre e dopo due ingiunzioni di pagamento. Il socio decaduto è tenuto tuttavia a versare tutte le quote associative non corrisposte.
4) L’esclusione di un socio può essere disposta dal Consiglio Direttivo per violazione dei doveri, comportamento scorretto o gravi pregiudizi arrecati agli interessi dell’Associazione. Contro l’esclusione si può fare ricorso all’Assemblea dei soci. Fino alla decisione definitiva il socio conserva i propri diritti.
5) La decadenza di un socio onorario viene deliberata per le stesse ragioni previste al punto 4) dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

§ 7  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1) I soci hanno diritto a partecipare a tutte le riunioni e manifestazioni dell’Associazione in conformità allo Statuto e ad un eventuale Regolamento emesso dal Consiglio Direttivo nonchè ad usufruire dei servizi dell’Associazione. Solo i soci ordinari e quelli onorari hanno diritto di voto attivo e passivo nell’Assemblea generale.
2) Tutti i soci sono tenuti a sostenere secondo le proprie possibilità gli interessi dell’Associazione e a far di tutto affinchè l’immagine e gli scopi dell’Associazione non vengano danneggiati. Tutti sono tenuti al rispetto degli Statuti e del Regolamento eventualmente emesso dal Consiglio Direttivo come pure delle deliberazioni degli organi associativi. I soci ordinari e straordinari si impegnano al pagamento puntuale della quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea.

§ 8  ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti ed il Tribunale Arbitrale.

§ 9  L’ASSEMBLEA GENERALE
1) Entro tre mesi dall’inizio dell’anno deve essere convocata l’Assemblea Generale ordinaria.
2) Le Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Generale ordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno cinque dei soci indirizzata al Consiglio Direttivo oppure su richiesta dei Revisori dei conti e dovranno aver luogo entro sei settimane dalla richiesta.
3) I soci dovranno essere convocati per iscritto quattro settimane prima del giorno fissato per la riunione sia per le Assemblee ordinarie che straordinarie. L’invito dovrà specificare gli argomenti inseriti all’Ordine del Giorno della riunione che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo.
4) La richiesta di Assemblea Generale è da indirizzare almeno con due settimane di anticipo e per iscritto al Consiglio Direttivo.
5) Le deliberazioni per essere valide devono essere state previste all’Ordine del Giorno eccetto quelle riguardanti la richiesta di convocazione di un’Assemblea straordinaria.
6) Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea Generale. Hanno diritto al voto soltanto i soci ordinari ed i soci onorari. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Persone giuridiche sono rappresentate da un delegato. Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci.
7) L’Assemblea è validamente costituita in presenza di un terzo di tutti gli aventi diritto al voto o dei loro rappresentanti. Se l’Assemblea non risulta valida in prima convocazione essa avrà luogo un’ora più tardi con lo stesso Ordine del Giorno e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.
8) Le elezioni e le deliberazioni dell’Assemblea Generale avvengono di regola con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Eventuali modifiche dell’Atto costitutivo o lo scioglimento dell’Associazione dovranno essere deliberate con il voto favorevole di due terzi dei voti validi.
9) L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di impedimento del Vicepresidente sarà il socio più anziano del Consiglio Direttivo a presiedere la riunione.

§ 10  I COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale svolge i seguenti compiti:
a) approva i resoconti ed i bilanci;
b) delibera sui preventivi di spesa;
c) vota o solleva dall’incarico i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti;
d) stabilisce l’importo della quota sociale per soci ordinari e straordinari;
e) nomina e solleva dall’incarico i soci onorari;
f) decide in caso di ricorso contro l’espulsione di un socio;
g) delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo e sullo scioglimento dell’Associazione;
h) delibera su altre questioni all’Ordine del Giorno.

§ 11  IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e tre consiglieri.
2) Il Consiglio Direttivo, che viene eletto dall’Assemblea Generale dei soci, ha il diritto, in caso di ritiro di un socio eletto, di cooptare al suo posto un altro socio la cui elezione dovrà poi essere confermata dalla successiva Assemblea Generale.
3) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
4) Il Consiglio Direttivo viene convocato oralmente o per iscritto dal Presidente o in caso di assenza dal Vicepresidente.
5) Il Consiglio Direttivo può deliberare se tutti i suoi membri sono stati invitati e almeno la metà, compreso il Presidente o il Vicepresidente è presente.
6) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di voti pari risulta decisivo il voto di colui che presiede la riunione.
7) A presiedere le riunioni sarà il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente.
8) La funzione di membro del Consiglio Direttivo decade oltre che per decesso e scadenza del periodo (Par. 3), anche per destituzione (Par.9) e dimissioni (Par.10).
9) L’Assemblea Generale può destituire in qualsiasi momento tutto il Consiglio Direttivo o singoli membri di esso.
10) I membri del Consiglio Direttivo possono presentare in qualsiasi momento per iscritto le loro dimissioni. La lettera di dimissioni è da presentare al Presidente o, in caso esso si sia dimesso, al Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente è dimissionario risulterà dimesso automaticamente l’intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo è da convocare immediatamente un’Assemblea straordinaria. Le dimissioni di un singolo membro del Consiglio Direttivo sono valide solo dal momento in cui sia stato eletto o cooptato (Par.2) un successore alla carica. Le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo sono valide con l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

§ 12  LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo compete la guida dell’Associazione. Esso svolge tutte le funzioni che non sono affidate dallo Statuto ad altri Organi dell’Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) Redazione annuale dei preventivi di spesa, dei rendiconti e dei bilanci;
b) Preparazione dell’Assemblea Generale:
c) Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
d) Amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
e) Ammissione, espulsione e radiazione di soci;
f) Impiego e licenziamento di impiegati dell’Associazione;
g) Autorizzazione di iniziative dell’Associazione;
h) Redazione di un eventuale Regolamento dell’Associazione.
 

§ 13  COMPITI PARTICOLARI DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale all’interno ed all’esterno dell’Associazione, di fronte a terzi ed alle Istituzioni. Presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo. In caso di pericolo imminente è autorizzato a dare disposizioni autonomamente e sotto la propria responsabilità anche su questioni di competenza dell’Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo. Tali disposizioni andranno poi autorizzate dall’Organo competente.
2) Il Segretario sostiene il Presidente nella gestione degli affari dell’Associazione e redige i verbali di riunione dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
3) Il Tesoriere è responsabile della corretta gestione del patrimonio dell’Associazione.
4) Documenti scritti e comunicazioni dell’Associazione, in particolare documenti vincolanti per l’Associazione dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Se tali documenti riguardano questioni finanziarie sarà necessaria la firma del Presidente e del Tesoriere.
5) In caso di impedimento del Presidente sarà il Vicepresidente a sostituirlo.

§ 14  I REVISORI DEI CONTI
1) I due Revisori dei conti vengono eletti dall’Assemblea Generale per la durata di tre anni. E’ possibile la rielezione.
2) Ai Revisori dei conti è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa. Essi sono tenuti a relazionare all’Assemblea Generale sul risultato dei loro controlli.
3) Per il resto valgono anche per i Revisori dei conti le norme contenute all’Art. 11, parr. 3), 8), 9) e 10).

§ 15  L’AMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui in Consiglio Direttivo abbia bisogno di collaboratori per la conduzione amministrativa delle attività dell’Associazione si potrà assumere un incaricato alla segreteria. Ad egli competerà la direzione dell’ufficio e sarà responsabile del disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

§ 16  IL TRIBUNALE ARBITRALE
1) Per tutte le controversie che dovessero sorgere è responsabile il Tribunale Arbitrale laddove non sia una questione di competenza del Tribunale ordinario.
2) Esso è composto di tre soci ordinari. Ogni parte in causa sceglie entro dieci giorni tra i soci un arbitro e ne comunica il nominativo al Consiglio Direttivo. Gli arbitri eleggono al loro interno il Presidente del Tribunale Arbitrale. In caso di disaccordo sarà il Consiglio Direttivo a scegliere il Presidente del Tribunale Arbitrale.
3) Il Tribunale Arbitrale delibera con il voto favorevole della maggioranza laddove siano presenti tutti i suoi membri. Esso decide secondo coscienza e le sue deliberazioni sono definitive all’interno dell’Associazione.

§ 17  LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1) L’Associazione non può essere sciolta se non con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti all’Assemblea Generale a tale scopo convocata.
2) L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione stabilirà anche i criteri per la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. In particolare dovrà deliberare la nomina di un liquidatore. Il patrimonio residuo dovrà essere utilizzato per scopi di pubblica utilità e possibilmente con finalità culturali.